Cosa possiamo fare per voi...In tutte le sue sedi l’organismo di mediazione è riconosciuto ed iscritto dal Ministero della Giustizia al N° 1112 mette a disposizione delle parti di una lite e dei loro avvocati uno staff esperto e un gruppo selezionato di mediatori specializzati che, ogni giorno, lavorano per risolvere anche le liti più difficili.
Inoltre per i trasferimenti immobiliari effettuati in esecuzione di un verbale di mediazione con esito positivo è possibile usufruire di una esenzione dell'imposta dell'imposta di registro sino a 100 mila euro. |
ISTITUTO DI MEDIAZIONE
Le materie per le quali è obbligatorio attivare preliminarmente il procedimento di Mediazione sono:
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno (da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa con altro mezzo)
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
- condominio
- affitto di aziende
- contratto assicurativi, bancari e finanziaria,
- associazione in partecipazione
- consorzio
- franchising
- contratto di opera, rete, di somministrazione, subfornitura e società.
I NOSTRI SERVIZI
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
LA MEDIAZIONE è UNO STRUMENTO ALTERNATIVO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI
Prima di rivolgersi al Tribunale ordinario la parte può liberamente decidere di attivare il procedimento di mediazione.
In taluni casi espressamente indicati dal Legislatore, la parte deve necessariamente attivare il procedimento di mediazione prima di potersi rivolgere al Tribunale ordinario. La mediazione viene svolta alla presenza del mediatore “terzo” imparziale, che ha il compito specifico di ricercare un accordo amichevole fra le parti o formulare una proposta per la risoluzione della controversia.
Le parti in lite hanno l’opportunità, attraverso la mediazione, di tentare un componimento bonario con notevoli benefici sia economici che di tempo e con risultati che potrebbero soddisfare maggiormente le proprie esigenze od i propri desideri.
Prima di rivolgersi al Tribunale ordinario la parte può liberamente decidere di attivare il procedimento di mediazione.
In taluni casi espressamente indicati dal Legislatore, la parte deve necessariamente attivare il procedimento di mediazione prima di potersi rivolgere al Tribunale ordinario. La mediazione viene svolta alla presenza del mediatore “terzo” imparziale, che ha il compito specifico di ricercare un accordo amichevole fra le parti o formulare una proposta per la risoluzione della controversia.
Le parti in lite hanno l’opportunità, attraverso la mediazione, di tentare un componimento bonario con notevoli benefici sia economici che di tempo e con risultati che potrebbero soddisfare maggiormente le proprie esigenze od i propri desideri.