L’arbitrato (dal latino arbitratus, cioè giudizio) è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie per risolvere liti in materia civile e commerciale mediante l’affidamento di un apposito incarico a un soggetto terzo rispetto alla controversia, detto arbitro, o a più soggetti terzi, che formano il cosiddetto collegio arbitrale , i quali giudicano la controversia e producono una loro pronuncia, detta lodo arbitrale, che contiene la soluzione del caso ritenuta più appropriata.
L’istituto dell’arbitrato è previsto dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840). È fatto divieto di ricorrere all’arbitrato per materie relative al diritto di famiglia e per quelle “che non possono formare oggetto di transazione”; in pratica, l’unico vero limite posto all’arbitrato è costituito dall’indisponibilità del diritto e quindi dalla mancanza di capacità negoziale sullo stesso.
La scelta di affidare la risoluzione della controversia ad un collegio arbitrale può essere fatta dalle parti direttamente alla redazione del contratto con l’inserimento di una apposita clausola compromissoria o, successivamente dopo l’insorgere della controversia, con la sottoscrizione di un apposito accordo, il compromesso arbitrale.
Vantaggi dell’arbitrato
Ricorrere al Tribunale Civile per la risoluzione delle controversie, comporta per le parti in lite attendere svariati anni prima di avere una decisione definitiva del Giudice e affrontare spese a volte molto elevate.
Qualora le parti decidono di affidare la propria controversia a un arbitro o a un collegio arbitrale, questo potrà decidere in merito alla controversia anche in tempi prestabiliti (normalmente fra 60 e 120 giorni) e con costi prefissati, sempre contenuti, il più delle volte inferiori a quelli di un giudizio ordinario così facendo la parte che avrà ottenuto ragione potrà preservare integri i propri diritti e le proprie possibilità di farli valere.
La Camera Arbitrale amministra procedimenti di arbitrato rituale e irrituale, nelle varie materie civili, su tutto il territorio nazionale, sia dopo aver esperito un tentativo di mediazione che in assenza del medesimo, offrendo così una reale possibilità alle parti di sottrarsi ai tempi interminabili e ai costi del giudizio ordinario.
Gli ARBITRI DELLA CAMERA ARBITRALE sono giuristi, e professori di chiara fama, competenti nelle varie materie in cui sono chiamati a decidere.
Il processo arbitrale
Il processo arbitrale nasce dalla domanda di arbitrato, che costituisce l’atto con cui viene individuato l’oggetto del processo, che normalmente coinciderà con l’oggetto del successivo lodo. Una volta iniziato il processo arbitrale le parti possono proporre eccezioni relativamente all’interpretazione, alla validità e all’efficacia della convenzione di arbitrato.
Il lodo arbitrale
La decisione presa dall’arbitro o dal collegio arbitrale, il lodo, nel caso di arbitrato rituale avrà valore di sentenza e sarà quindi vincolante per le parti, che potranno anche renderla esecutiva tramite deposito nella cancelleria del Tribunale e quindi intraprendere le opportune azioni per farla valere: questa decisione, però, verrà presa in tempi molto rapidi, eliminando del tutto le estenuanti attese in tribunale con udienze rinviate da un’anno all’altro e ricorsi a successivi gradi di giudizio il più delle volte dettati solo da una volontà dilatoria.
Scopriamo insieme i tipi di arbitrato
Rituale: quando, conformandosi alla volontà delle parti, conduce a una decisione, il lodo rituale, che ha efficacia di sentenza e può essere omologato divenendo titolo esecutivo.
Irrituale: quando, secondo la volontà delle parti, conduce a una decisione, il lodo irrituale, che ha natura ed efficacia negoziale, in questa circostanza il lodo irrituale non potrà divenire direttamente titolo esecutivo, ma potrà essere utilizzato per richiedere un decreto ingiuntivo o come prova documentale nel corso di un giudizio.
Secondo diritto: quando gli Arbitri, per giungere alla decisione, devono applicare unicamente le norme di diritto regolatrici della materia.
Secondo equità: quando gli Arbitri possono deviare dal rigore stesso della norma di legge e riferirsi a usi o principî più ampi di giustizia in senso lato, avuto riguardo al caso concreto, ai suoi elementi e alle sue circostanze.
Amministrato: quando le parti richiedono l’intervento di un Ente o un’Istituzione preposta alla gestione e al controllo di ogni fase del procedimento secondo regole contenute in regolamenti e tariffari prefissati. Ricorrere all’arbitrato amministrato risulta molto più semplice essendo sufficiente indicare nella clausola o nel compromesso arbitrale il riferimento all’Istituzione specializzata che vigilerà su ogni aspetto del procedimento arbitrale.
Ad hoc: quando il procedimento è direttamente disciplinato dalle parti nella loro convenzione arbitrale (clausola compromissoria/compromesso) o in un atto separato, senza il riferimento a una Istituzione arbitrale.
Documentale: quando il procedimento si svolge solo tramite esame di prove documentali; in questa specifica circostanza si garantiscono decisioni arbitrali in tempi rapidissimi. Questo tipo di arbitrato è particolarmente indicato in tutte le controversie di valore moderato, in cui le parti rinunciano all’audizione personale, alle prove testimoniali e al dibattimento orale.
Le clausole compromissorie
Quasi tutti gli arbitrati prendono il via da clausole compromissorie, mentre solo pochissimi ricevono impulso dalla sottoscrizione di un compromesso arbitrale, questa circostanza si presente perché nella maggior parte dei casi una volta iniziata la lite, le parti non collaborano più fra loro e se una vuole ricorrere all’arbitrato l’altra automaticamente lo rifiuta, trascinando sé stessa e la controparte in cause spesso decennali.
Le clausole compromissorie, non devono mai essere troppo generiche, ma devono fare preciso riferimento alla Camera arbitrale competente, al Regolamento arbitrale applicabile, alla sede dell’arbitrato, al tipo d’arbitrato (rituale, irrituale, ordinario, semplificato, documentale, collegiale o ad arbitro unico) e così via.
Non essere precisi in questi aspetti può significare, per esempio, ritrovarsi a dover richiedere la nomina dell’arbitro al Presidente del Tribunale locale, che incaricherà un professionista che non sarà assolutamente tenuto ad attenersi al tariffario della Camera arbitrale ma sarà libero di applicare le tariffe professionali più elevate.
Affidati alla CAMERA ARBITRALE ADR MIR l’Arbitrato è la risposta più sicura alla tua domanda di giustizia.
L’istituto dell’arbitrato è previsto dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840). È fatto divieto di ricorrere all’arbitrato per materie relative al diritto di famiglia e per quelle “che non possono formare oggetto di transazione”; in pratica, l’unico vero limite posto all’arbitrato è costituito dall’indisponibilità del diritto e quindi dalla mancanza di capacità negoziale sullo stesso.
La scelta di affidare la risoluzione della controversia ad un collegio arbitrale può essere fatta dalle parti direttamente alla redazione del contratto con l’inserimento di una apposita clausola compromissoria o, successivamente dopo l’insorgere della controversia, con la sottoscrizione di un apposito accordo, il compromesso arbitrale.
Vantaggi dell’arbitrato
Ricorrere al Tribunale Civile per la risoluzione delle controversie, comporta per le parti in lite attendere svariati anni prima di avere una decisione definitiva del Giudice e affrontare spese a volte molto elevate.
Qualora le parti decidono di affidare la propria controversia a un arbitro o a un collegio arbitrale, questo potrà decidere in merito alla controversia anche in tempi prestabiliti (normalmente fra 60 e 120 giorni) e con costi prefissati, sempre contenuti, il più delle volte inferiori a quelli di un giudizio ordinario così facendo la parte che avrà ottenuto ragione potrà preservare integri i propri diritti e le proprie possibilità di farli valere.
La Camera Arbitrale amministra procedimenti di arbitrato rituale e irrituale, nelle varie materie civili, su tutto il territorio nazionale, sia dopo aver esperito un tentativo di mediazione che in assenza del medesimo, offrendo così una reale possibilità alle parti di sottrarsi ai tempi interminabili e ai costi del giudizio ordinario.
Gli ARBITRI DELLA CAMERA ARBITRALE sono giuristi, e professori di chiara fama, competenti nelle varie materie in cui sono chiamati a decidere.
Il processo arbitrale
Il processo arbitrale nasce dalla domanda di arbitrato, che costituisce l’atto con cui viene individuato l’oggetto del processo, che normalmente coinciderà con l’oggetto del successivo lodo. Una volta iniziato il processo arbitrale le parti possono proporre eccezioni relativamente all’interpretazione, alla validità e all’efficacia della convenzione di arbitrato.
Il lodo arbitrale
La decisione presa dall’arbitro o dal collegio arbitrale, il lodo, nel caso di arbitrato rituale avrà valore di sentenza e sarà quindi vincolante per le parti, che potranno anche renderla esecutiva tramite deposito nella cancelleria del Tribunale e quindi intraprendere le opportune azioni per farla valere: questa decisione, però, verrà presa in tempi molto rapidi, eliminando del tutto le estenuanti attese in tribunale con udienze rinviate da un’anno all’altro e ricorsi a successivi gradi di giudizio il più delle volte dettati solo da una volontà dilatoria.
Scopriamo insieme i tipi di arbitrato
Rituale: quando, conformandosi alla volontà delle parti, conduce a una decisione, il lodo rituale, che ha efficacia di sentenza e può essere omologato divenendo titolo esecutivo.
Irrituale: quando, secondo la volontà delle parti, conduce a una decisione, il lodo irrituale, che ha natura ed efficacia negoziale, in questa circostanza il lodo irrituale non potrà divenire direttamente titolo esecutivo, ma potrà essere utilizzato per richiedere un decreto ingiuntivo o come prova documentale nel corso di un giudizio.
Secondo diritto: quando gli Arbitri, per giungere alla decisione, devono applicare unicamente le norme di diritto regolatrici della materia.
Secondo equità: quando gli Arbitri possono deviare dal rigore stesso della norma di legge e riferirsi a usi o principî più ampi di giustizia in senso lato, avuto riguardo al caso concreto, ai suoi elementi e alle sue circostanze.
Amministrato: quando le parti richiedono l’intervento di un Ente o un’Istituzione preposta alla gestione e al controllo di ogni fase del procedimento secondo regole contenute in regolamenti e tariffari prefissati. Ricorrere all’arbitrato amministrato risulta molto più semplice essendo sufficiente indicare nella clausola o nel compromesso arbitrale il riferimento all’Istituzione specializzata che vigilerà su ogni aspetto del procedimento arbitrale.
Ad hoc: quando il procedimento è direttamente disciplinato dalle parti nella loro convenzione arbitrale (clausola compromissoria/compromesso) o in un atto separato, senza il riferimento a una Istituzione arbitrale.
Documentale: quando il procedimento si svolge solo tramite esame di prove documentali; in questa specifica circostanza si garantiscono decisioni arbitrali in tempi rapidissimi. Questo tipo di arbitrato è particolarmente indicato in tutte le controversie di valore moderato, in cui le parti rinunciano all’audizione personale, alle prove testimoniali e al dibattimento orale.
Le clausole compromissorie
Quasi tutti gli arbitrati prendono il via da clausole compromissorie, mentre solo pochissimi ricevono impulso dalla sottoscrizione di un compromesso arbitrale, questa circostanza si presente perché nella maggior parte dei casi una volta iniziata la lite, le parti non collaborano più fra loro e se una vuole ricorrere all’arbitrato l’altra automaticamente lo rifiuta, trascinando sé stessa e la controparte in cause spesso decennali.
Le clausole compromissorie, non devono mai essere troppo generiche, ma devono fare preciso riferimento alla Camera arbitrale competente, al Regolamento arbitrale applicabile, alla sede dell’arbitrato, al tipo d’arbitrato (rituale, irrituale, ordinario, semplificato, documentale, collegiale o ad arbitro unico) e così via.
Non essere precisi in questi aspetti può significare, per esempio, ritrovarsi a dover richiedere la nomina dell’arbitro al Presidente del Tribunale locale, che incaricherà un professionista che non sarà assolutamente tenuto ad attenersi al tariffario della Camera arbitrale ma sarà libero di applicare le tariffe professionali più elevate.
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